Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Polizza assicurativa professionisti

Polizza assicurativa professionisti
QUESITO del 05/10/2006

Per l'incarico professionale di "realizzazione Piani attuativi urbanistici" si applica l'art.111 del D.Lgs.163/2006? Il professionista così ci scrive: "invio lo stralcio della legge merloni sulla redazione della polizza assicurativa in merito ai lavori pubblici, ma ribadisco che la polizza si redige per i progetti esecutivi in merito a dimenticanze, omissioni di opere da realizzarsi. nel nostro caso il piano di zona non mira alla realizzazione di opere, ma all'appalto di lotti da realizzarsi da parte di Cooperative edilizie."

Polizza assicurativa professionisti
QUESITO del 22/04/2009

per quanto attiene la normativa vigente ed in particolare quella in materia di lavori pubblici, si chiede cortesemente, se il personale tecnico che esercita attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori, di Responsabile del Procedimento e attività connesse, abbia diritto ad una polizza assicurativa a suo favore per la copertura dei rischi di natura professionale, stipulta dall’Amministrazione Comunale che si accolla per intero, o in parte, i costi relativi.

Polizza assicurativa professionisti
QUESITO del 17/04/2009

Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i l’esecutore di lavori pubblici è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione degli stessi. In materia di lavori di restauro su beni storico artistici e superfici decorate di beni architettonici, mentre appare pacifica l’applicabilità del citato articolo nel restauro delle superfici decorate (affreschi, stucchi, etc…), sorgono delle perplessità nel caso di restauro di beni storico artistici (quadri, arredi liturgici, documenti archivistici, etc…). Le operazioni di restauro di tali beni, infatti, non comportano l’allestimento di cantieri né implicano in genere lo svolgimento di attività che possano arrecare danni a terzi, venendo spesso eseguite dai restauratori presso i propri laboratori. Poiché l’art. 197 del D.Lgs 163/06 afferma che ai contratti pubblici relativi ai beni culturali si applicano le norme del codice degli appalti pubblici, ove compatibili, si chiede: se anche in materia di beni storico artistici, considerata la peculiarità degli stessi, debba comunque essere applicato l’art. 129 comma 1; se sia possibile chiedere la stipulazione della polizza limitatamente alla sezione relativa ai danni a cose, escludendo la parte relativa alla responsabilità civile per danni a terzi; se a copertura dei danni di esecuzione possa essere costituita una diversa garanzia in sostituzione della cauzione ex art 129 comma 1.

Premesso che con le modifiche apportate al D.Lgs. n° 163/06 dal Decreto Legislativo 11.09.2008, n° 152 è stato aggiunto all’art. 92 il comma 7bis che così recita: “Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalla amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento”. Con la presente si chiede: la suddetta assicurazione deve coprire tutti i rischi in cui potrebbe incorrere il dipendente nello svolgimento dell’attività progettuale nonché della direzione lavori? oppure quali rischi deve coprire? può essere stipulata una polizza generale che copra tutti i dipendenti che svolgono attività progettuale e di direzione lavori, inserendo nel quadro economico dell’opera una percentuale del premio pagato in relazione all’importo dei lavori?

Polizza assicurativa professionisti
QUESITO del 06/03/2009

Ho effettuato una determina di incarico professionale in cui ho individuato sia il progettista del progetto esecutivo che il geologo per la perizia geologica. Il quesito che pongo è in riferimento all'art. 111 del D.Lgs 163/2006 che parla di polizza di responsabilità civile professionale da presentare da parte dei progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara: la polizza mi è stata presentata momentaneamente solo dal progettista, il mio dubbio è se deve essere presentata anche dal geologo, in considerazione che per logica il progettista si basa anche sulla relazione geologica per le proprie scelte progettuali.

Dobbiamo procedere all'indizione di una gara, mediante procedura negoziata, relativa al servizio di progettazione urbanistica finalizzato alla redazione del nuovo Piano Strutturale e alla redazione del Piano Operativo Comunale, inquadrato come un appalto di servizi di architettura ed ingegneria. Il Rup ci ha indicato tra i requisiti di capacità economico-finanziaria da chiedere per la partecipazione alla procedura, il possesso da parte dei concorrenti di adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali. Pur trattandosi di un appalto il cui importo è inferiore ai 100.000 euro, abbiamo, per la disciplina dell'avvalimento, tratto indicazioni dal bando tipo n. 3 dell'ANAC. Dalla lettura dell'art. 93, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), al principio generale di cui all'art. 4.1, e del bando tipo n. 3, all'art. 8 (Avvalimento), si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1) Su quali basi si concilia la previsione contenuta nell'art. 93 (rubricato "Garanzia per la partecipazione alla procedura"), comma 10 del Codice sopra detto, "Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile Unico del procedimento" e quanto previsto dall'art. 4.1. delle Linee Guida di cui sopra, in cui si scrive che, nelle procedure di affidamento richiamate dall'articolo 93, comma 10, suddetto "la stazione può chiedere soltanto la prestazione di una coperatura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi [...] ma non anche la c.d cauzione provvisoria" con quanto, viceversa, è previsto nel bando tipo n. 3, in cui, a proposito dell'avvalimento, si legge "Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice", dove la garanzia non può che essere quella cd "provvisoria" di cui all'art. 93 del Codice? 2) Nel caso in cui fosse confermato che per l'affidameno dei servizi di cui all'art. 93, comma 10 del Codice e all'art. 4.1. delle linee Guida n. 1 dell'ANAC, effettivamente non si debba richiedere la cauzione cd "provvisoria", si possono equiparare a tali servizi (che nella loro dizione sembrerebbero riferirsi alla progettazione di lavori pubblici) anche i servizi oggetto della nostra gara, funzionali non alla realizzazione di un'opera pubblica, bensì ad un intervento in materia urbanistica?